Notizie utili per il cittadino
- Pubblicato Lunedì, 16 Novembre 2009 17:51
- Categoria: Cronaca
- Scritto da Santino Basanisi
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Pubblicato su "Schiamazzi" n.06-novembre 2009
Ho un figlio disabile motorio grave, maggiore di età, riconosciuto dalla competente commissione medica di cui alla legge 104/1992. Vorrei sapere se in relazione alle ingenti spese che sostengo per la cura e l’assistenza di mio figlio, la legge italiana mi riconosce dei vantaggi fiscali.
La lista dei benefici.
AUTO: detrazione dell’irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto; Iva al 4% sull’acquisto; esenzione del bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Ne beneficiano: non vedenti e sordomuti; disabili con handicap psichico o mentali titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie. La finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.
SPESE SANITARIE: per i soggetti con handicap grave, certificato in base alla legge 104/92, l’articolo 10 prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Tali spese sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari a favore dei disabili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico.
RICOVERO: in caso di ricovero di un portatore di handicap, in base alla legge 104/92, in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione non l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche generiche e quelle paramediche di assistenza specifica. Le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129, 11 euro. In questo caso, la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico a condizione che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
SUSSIDI TECNICI: è prevista la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% (e di fruire dell’IVA al 4%) per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici. A sostegno di difficoltà di tipo motorio, uditivo, visivo o del linguaggio. Sono considerati sussidi tecnici il fax, il modem, il computer eccetera.
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Gli incentivi alla rottamazione auto prevedono la sottoscrizione del contratto di acquisto entro il 31 dicembre 2009 e l’immatricolazione entro il 31 marzo 2010. La proposta di vendita su carta intestata del venditore o su nodulo prestampato è sufficiente a dimostrare il giorno della sottoscrizione?
La proposta di vendita del concessionario auto è sufficiente per dimostrare, ai fini degli ecoincentivi, la data della sottoscrizione. Non occorre effettuare altri adempimenti. Infatti, per rendere più agevoli le modalità connesse al godimento degli ecoincentivi per i cittadini, il ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito che titolo valido per dimostrare la data dell’acquisto del veicolo è il contratto di acquisto o qualsiasi altro atto o documento in uso nella pratica commerciale, purchè impegnativo fra le parti e comprovante in modo in equivoco l’effettivo acquisto del veicolo. Nella prassi commerciale, anche senza l’espressa adesione da parte dell’acquirente, la proposta di acquisto è ritenuta sufficiente. La documentazione viene presentata al Pra per l’inserimento dei veicoli interessati nella procedura informatica che rileva i veicoli soggetti a ecoincentivo.
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Una cartella di pagamento regolarmente notificata, non impugnata e non pagata, dopo quanto tempo va in prescrizione se l’esattoria non ha dato inizio alla esecuzione forzata o se non ha interrotto la prescrizione?
Qualsiasi credito – quale che sia la natura tributaria, civile o sanzionatoria della pretesa iscritta a ruolo – in assenza di atti interruttivi della prescrizione, incluso l’avvio dell’espropriazione forzata, si prescrive nel termine di dieci anni (e,per talune obbligazioni che qui non è il caso di ricordare, anche in termini più brevi), decorrenti dal giorno della notificazione della cartella (articolo 2935 e 2946 del Codice Civile).




